Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito›Capo XII
Art. 126
Abrogato(Art. 93 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 13 legge 10 luglio 1933, n. 957).
In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-126