Art. 122 · Art. 88 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 2 legge 10 lu-glio 1930, n. 957
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo XII

Art. 122

Abrogato130 / 200

Art. 88 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 2 legge 10 lu-glio 1930, n. 957

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-122