Art. 6

In vigore dal 23 mar 1943
Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicati nel bando. È tuttavia consentito di nominare notai in sostituzione dei vincitori del concorso che rinunzino o che per qualsiasi ragione non siano nominati, altrettanti concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria. Può provvedersi alla sostituzione nello stesso modo anche quando la rinuncia avvenga dopo la nomina, o quando il notaio nominato decada dall'ufficio per non avere assunte le sue funzioni nel termine prescritto. In tali casi la facoltà di provvedere mediante sostituzione non può essere più esercitata quando sia stato pubblicato il decreto che bandisce un nuovo concorso per esami.

Note all'articolo

  • La L. 21 gennaio 1943, n. 102 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facolta' di provvedere alla sostituzione delle nomine nei casi previsti dall'art. 6 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, non puo' essere piu' esercitata relativamente al concorso indetto con decreto Ministeriale del 19 ottobre 1939-XVII".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-22;1728#art-6

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