Art. 9

In vigore dal 28 gen 1933
Sono abrogate le disposizioni degli del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, nonché ogni altra contraria a quelle del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Francisci - Jung Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI. Atti del Governo, registro 328, foglio 55. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-22;1728#art-9

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