Art. 7

In vigore dal 28 gen 1933
Per l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso per esame, per cui attualmente sono in corso le operazioni, si terrà conto della scelta esercitata, secondo l'ordine della graduatoria dei candidati idonei, a norma del primo comma dell'art. 29 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953. Nel caso che manchi la dichiarazione delle sedi prescelte e che queste non possano essere conferite, il Ministro di grazia e giustizia provvede d'ufficio all'assegnazione della sede. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad aumentare il numero dei posti messi a concorso, aggiungendovi quelli vacanti alla data del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-22;1728#art-7

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