Art. 4
In vigore dal 28 gen 1933
Il primo capoverso dell'art. 24 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è modificato come segue:
«Prima dell'assegnazione dei punti la Commissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione. Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara poi se e quali punti oltre il minimo intende assegnate al candidato: il voto attribuito al lavoro e costituito dal minimo sommato agli altri punti eventualmente assegnati».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-22;1728#art-4