Art. 1
In vigore dal 25 mag 2006
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, che contiene disposizioni per la esecuzione della legge suindicata;
Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la opportunità di modificare le disposizioni del predetto R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, n. 166
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-12-22;1728#art-1