Art. 5

In vigore dal 5 nov 1932
La permanenza temporanea nelle compagnie di correzione dei militari della Regia marina i quali alla data del presente decreto si trovino già incorporati nelle compagnie stesse, novelle di quelli per i quali alla stessa data sia già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-11-05;1407#art-5

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