Art. 2
In vigore dal 5 nov 1932
Ai militari presentemente in servizio, sono condonate altresì le seguenti punizioni, purchè ancora da infliggersi, relative a mancanze commesse nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al precedente :
a) dispensa dal servizio permanente effettivo per l'art. 41 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
b) dispensa dal servizio:
a senso della lettera d) del paragrafo 73 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;
o dell'art. 90 lettera e) n. 1 e 2 dell'ordinamento del C.R.E.M. e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914;
o del 3° comma, parte prima, dell' del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, relativo ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-11-05;1407#art-2