Art. 3
In vigore dal 5 nov 1932
La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro per i quali non possa essere applicato il condono di cui alla lettera d) dell' e che alla data del presente decreto si trovino incorporati nella 1ª compagnia di correzione (Pizzighettone), nonché di quelli per i quali alla stessa data sia già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.
È condonata la restante punizione a quelli tra gli individui suddetti che abbiano già terminato i loro obblighi di leva e alla data del presente decreto si trovino iscritti alla 2ª classe di punizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-11-05;1407#art-3