Art. 4

In vigore dal 5 nov 1932
La incorporazione definitiva nelle compagnie di correzione dei provenienti da altri corpi armati, i quali alla data del presente decreto si trovino già incorporati nelle compagnie stesse, nonché di quelli per i quali alla stessa data sia stata già pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi. Da tale riduzione sono però esclusi coloro che alla data del presente decreto siano latitanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-11-05;1407#art-4

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