Art. 8

In vigore dal 5 nov 1932
Il presente decreto entra in vigore dalla sua stessa data. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a san Rossore, addì 5 novembre 1932 - Anno XI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Gazzera - Sirianni - Balbo - De Bono. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1932 - Anno XI Atti del Governo, registro 326, foglio 23. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-11-05;1407#art-8

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