Art. 8
In vigore dal 5 nov 1932
Il presente decreto entra in vigore dalla sua stessa data.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a san Rossore, addì 5 novembre 1932 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Gazzera - Sirianni
- Balbo - De Bono.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1932 - Anno XI Atti del Governo, registro 326, foglio 23. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-11-05;1407#art-8