TestoCapo V

Art. 36

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 29).

In vigore dal 24 ago 1938
In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell' si applica l'ammenda da L. 1000 a L. 5000. La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato . Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all' si applica l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-36

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