TestoTitolo ICapo I

Art. 9

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 24; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 2°).

In vigore dal 1 gen 1956
Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescriverà gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca. Il presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi già rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi è causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico. Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di porto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-9

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