Testo›Titolo I›Capo I
Art. 5
(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 3).
In vigore dal 1 gen 1956
Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Commissione locale di pesca ed il Comitato permanente per la pesca, ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni.
La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonché il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del Prefetto per le acque dolci e delle Capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che "Le attribuzioni demandate ai prefetti dall'art. 5 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, sono trasferite ai presidenti delle Giunte provinciali".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-5