Testo›Titolo I›Capo I
Art. 14
(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 17).
In vigore dal 24 ago 1938
Le Provincie, i Comuni ed i Consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusività della pesca nelle acque di loro proprietà debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-14