TestoTitolo ICapo I

Art. 17

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, ultimo comma, e art. 33; R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 3).

In vigore dal 7 feb 1932
Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'Ufficio centrale della pesca si vale delle Regie capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle Regie prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e dei Regi uffici delle dogane. Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ufficio si vale, oltre che dei Regi stabilimenti ittiogenici e delle rispettive sezioni, che potrà istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-17

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