TestoCapo II

Art. 21

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 19, commi 1° e 2°).

In vigore dal 7 feb 1932
L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione. I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'art. 522 e seguenti del Codice di commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-21

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