Testo›Capo III
Art. 24
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 17).
In vigore dal 7 feb 1932
A decorrere dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante cinque anni consecutivi, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.
Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunziata con decreto Ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque come è stabilito nell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-24