TestoCapo III

Art. 24

(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 17).

In vigore dal 7 feb 1932
A decorrere dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante cinque anni consecutivi, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca. Contro la dichiarazione di decadenza, che dovrà essere pronunziata con decreto Ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque come è stabilito nell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-24

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