TestoCapo III

Art. 28

(R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma ultimo).

In vigore dal 7 feb 1932
A decorrere dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all', decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca. Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunziarsi con decreto Ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque. Agli effetti del computo del triennio, sarà anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-28

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