Testo›Capo V
Art. 33
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, commi 1°, 2° e 3°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 5°).
In vigore dal 30 mag 1940
Chiunque peschi nelle acque di proprietà privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrerà nell'ammenda da lire 200 a L. 1000, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.
Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento.
Per le infrazioni all' si applica l'ammenda da L. 200 a L. 1000, per quelle all', primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da L. 500 a L. 2000, per quella all', secondo comma, l'ammenda da L. 200 a L. 1000, infine per quelle all' l'ammenda da L. 500 a L. 1000.
COMMA NON PIÙPREVISTO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485.
COMMA NON PIÙPREVISTO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-33