TestoCapo IV

Art. 32

(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15).

In vigore dal 7 feb 1932
Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-32

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo