Testo›Capo IV
Art. 32
51 / 96(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15).
In vigore dal 7 feb 1932
Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-32