Testo›Capo II
Art. 22
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 20; legge 30 dicembre 1923, n. 3279, tabella A-IV-20; R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 15, e legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, comma 5°).
In vigore dal 5 mag 1968
Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.
Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.
Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-22