Testo›Titolo I›Capo I
Art. 13
(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 10).
In vigore dal 7 feb 1932
Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni successive a quella della scoperta, purchè ne faccia la denunzia nei modi prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione.
Tale termine potrà esser prorogato nei casi e modi che saranno stabiliti dai regolamenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-13