Testo›Capo V
Art. 40
(Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 23; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 30).
In vigore dal 24 ago 1938
Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite dal Codice penale e da quello di procedura penale.Le infrazioni alle norme circa la licenza di pesca in acque dolci, che importano pena pecuniaria ai sensi dell' del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, sono denunciate anche all'intendenza di finanza.
In caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva della libertà personale non può eccedere i 30 giorni.
A norma dell'art. 414 del Codice della marina mercantile i proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle ammende incorse dalle persone dell'equipaggio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604#art-t-40