RegolamentoCapo II

Art. 17

In vigore dal 28 lug 1931
Il pagamento dei conti relativi a lavori eseguiti deve essere preceduto da liquidazione e collaudo per parte di persona tecnica, nominata dall'Ufficio tecnico di finanza. Quando i lavori siano stati eseguiti ad economia, la liquidazione ed il collaudo sono fatti dal rettore e dall'economo. Per lavori in corso è consentito il pagamento di acconti non eccedenti i due terzi dell'importo delle opere eseguite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-17

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