RegolamentoCapo III

Art. 19

In vigore dal 28 lug 1931
Entro il 31 ottobre di ogni anno, il rettore, presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario seguente e quindi, ottenutane la approvazione, lo invia, non oltre il 15 novembre, alla Giunta per l'istruzione media. Questa, ove non ritenga di approvarlo integralmente, vi apporta le modificazioni che stima necessarie, oppure lo restituisce alla amministrazione del Convitto per i chiarimenti e le rettifiche del caso. La Giunta per l'istruzione media, entro il 15 dicembre restituisce al Convitto il bilancio con la definitiva sua approvazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-19

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Art. 19 Approvazione del regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo