RegolamentoCapo III

Art. 18

In vigore dal 28 lug 1931
L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-18

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Art. 18 Approvazione del regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo