RegolamentoCapo II

Art. 16

In vigore dal 28 lug 1931
I contratti approvati dal Consiglio di amministrazione diventano esecutivi immediatamente, salvo quanto dispone il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009 e salvoche si tratti: a) di lavori ad immobili, quando la spesa superi le lire tremila; b) di locazioni e conduzioni di beni urbani e rustici quando la corrisposta superi le lire tremila; c) di forniture in genere quando la spesa annuale ecceda le lire diecimila. Nei casi contemplati nel presente articolo, la esecutorietà del contratto è subordinata alla approvazione della Giunta per l'istruzione media.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Approvazione del regolamento di contabilita' per i Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo