Regolamento›Capo II
Art. 16
In vigore dal 28 lug 1931
I contratti approvati dal Consiglio di amministrazione diventano esecutivi immediatamente, salvo quanto dispone il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009 e salvoche si tratti:
a) di lavori ad immobili, quando la spesa superi le lire tremila;
b) di locazioni e conduzioni di beni urbani e rustici quando la corrisposta superi le lire tremila;
c) di forniture in genere quando la spesa annuale ecceda le lire diecimila.
Nei casi contemplati nel presente articolo, la esecutorietà del contratto è subordinata alla approvazione della Giunta per l'istruzione media.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-04-30;854#art-r-16