Regolamento›Capo II
Art. 17
17 / 80In vigore dal 28 lug 1931
Il pagamento dei conti relativi a lavori eseguiti deve essere preceduto da liquidazione e collaudo per parte di persona tecnica, nominata dall'Ufficio tecnico di finanza.
Quando i lavori siano stati eseguiti ad economia, la liquidazione ed il collaudo sono fatti dal rettore e dall'economo.
Per lavori in corso è consentito il pagamento di acconti non eccedenti i due terzi dell'importo delle opere eseguite.
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