Art. 7
In vigore dal 29 mar 1931
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli affari esteri, la facoltà di rilasciare diplomi aventi effetti legali ai sensi dell' del presente decreto, può essere in qualunque tempo revocata.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - Giuliano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 54, - Mancini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-29;199#art-7