Art. 6

In vigore dal 29 mar 1931
Tutte le spese per indennità e diarie occorrenti per il riconoscimento di cui all' e per la partecipazione del commissario agli esami, sono a carico dei rispettivi Istituti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-29;199#art-6

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