Art. 1
In vigore dal 29 mar 1931
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l' della legge 31 gennaio 1926, n. 100:
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Gli Istituti italiani di musica all'estero, mantenuti da enti o associazioni, con almeno cinque anni di vita, i quali intendano di conseguire il riconoscimento, a tutti gli effetti legali, dei diplomi da essi rilasciati, debbono farne istanza al Ministero della educazione nazionale ed assoggettarsi alle norme e condizioni di cui al presente decreto.
La istanza viene trasmessa al detto Ministero per il tramite del Ministero degli affari esteri, il quale manifesta il proprio parere in merito alla richiesta concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-29;199#art-1