Art. 3
In vigore dal 29 mar 1931
Gli Istituti italiani di musica all'estero che ottengano il riconoscimento di cui all' del presente decreto, hanno l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni comuni ai Regi conservatori di musica per quanto concerne le materie di insegnamento, la durata dei corsi e i programmi di esame.
È fatto altresì obbligo ad essi di avere in tutti i corsi un regolare insegnamento di lingua italiana e nei corsi superiori un insegnamento, almeno per sommi capi, della nostra storia politica ed artistica.
Agli esami di diploma assiste un commissario italiano, scelto, possibilmente, tra i direttori e gli insegnanti dei Regi conservatori di musica, nominato dal Ministero degli affari esteri, su proposta del Ministero della educazione nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-29;199#art-3