Art. 4
In vigore dal 29 mar 1931
La vigilanza sugli Istituti anzidetti è affidata al Ministero degli affari esteri che vi provvede di accordo con il Ministero della educazione nazionale.
Alla fine dell'anno scolastico ciascun Istituto dovrà presentare copia del bilancio consuntivo insieme con una breve relazione sui corsi d'insegnamento svolti.
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