Art. 4

In vigore dal 29 mar 1931
La vigilanza sugli Istituti anzidetti è affidata al Ministero degli affari esteri che vi provvede di accordo con il Ministero della educazione nazionale. Alla fine dell'anno scolastico ciascun Istituto dovrà presentare copia del bilancio consuntivo insieme con una breve relazione sui corsi d'insegnamento svolti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-29;199#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo