Allegato A›Titolo III
Art. 14
In vigore dal 13 ago 2017
Gli agenti in prova possono venire esonerati dal servizio, con deliberazione motivata del direttore, da comunicarsi al Circolo ferroviario di ispezione competente:
a) qualora non abbiano conseguita la voluta idoneità al posto cui sono assegnati:
b) se, durante il periodo di prova, abbiano dimostrato, per la natura o la frequenza di mancanze anche lievi, di non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio;
e) per imperfezioni fisiche permanenti che, a giudizio dei sanitari dell'azienda, li rendano non idonei al disimpegno del proprio servizio, salva all'agente la facoltà di chiedere un nuovo accertamento dell'inabilità, nei modi e termini stabiliti dall';
d) nei casi in cui le mutate condizioni del servizio esigano una diminuzione di personale, quando non vi sia modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altri rami del servizio, o, consensualmente, anche di grado inferiore.
In dipendenza dell'esonero si corrisponde, nei casi sopraindicati, un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-08;148#art-aa-14