Allegato A›Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 13 ago 2017
La gerarchia fra agenti è costituita dal grado; a pari grado dalla anzianità nel grado. La anzianità risulta dalla data dell'ultimo provvedimento di nomina o di promozione.
A pari anzianità di nomina prevale l'anzianità nel grado precedente; a pari anzianità nel grado precedente prevale l'anzianità di servizio; a pari anzianità di servizio la maggiore età.
Le qualifiche indicate sotto lo stesso numero di grado, a qualunque ruolo appartengano, sono fra loro equivalenti di grado.
L'eguaglianza di stipendio o paga non costituisce uguaglianza di grado.
I gradi e le qualifiche rispettive saranno stabilite nel regolamento speciale di ciascuna azienda.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-08;148#art-aa-19