Allegato A›Titolo IV
Art. 17
In vigore dal 13 ago 2017
Sono corrisposti: lo stipendio a mensilità maturate e la paga a periodi non superiori a quindicine maturate.
Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata nel corso della quale lasciano definitivamente il servizio, salvo i casi di dimissione o di destituzione, nei quali viene pagato lo stipendio o paga soltanto fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.
In caso di morte di agenti, il pro-rata della mesata in corso fino al giorno del decesso viene corrisposto, come per legge, ai loro eredi.
I conviventi ed a carico, oltre a quanto può loro spettare per diritto successorio su detto pro-rata, percepiscono in proprio, come diritto personale, l'altra parte della mesata.
Le disposizioni dei due precedenti alinea si applicano anche per quanto riguarda il mese di stipendio o di paga ridotti.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-08;148#art-aa-17