Allegato A›Titolo V
Art. 20
In vigore dal 13 ago 2017
Gli agenti sono obbligati a tenere o trasferire la propria residenza dovunque sia stabilito dall'azienda, limitatamente però alle località ove hanno sede servizi od uffici dell'azienda stessa.
I traslochi possono effettuarsi anche previo consenso della Direzione:
a) per cambio, su richiesta degli interessati;
b) per la vacanza di un posto che deve essere coperto da agenti di pari grado a quello del richiedente;
c) per cambio, su richiesta degli interessati, anche fra diverse aziende e previo consenso di queste.
In quest'ultimo caso l'agente assume nella nuova azienda il posto di organico lasciato libero dall'agente al quale subentra.
Per le residenze malariche si procede ad opportuni avvicendamenti degli agenti, su richiesta di quelli che non fossero refrattari alle infezioni malariche.
In caso di trasloco per qualsiasi causa, si accordano congedi straordinari con stipendio o paga per il tempo necessario da stabilirsi negli speciali regolamenti dell'azienda.
Gli agenti possono anche essere obbligati a recarsi in missioni di qualunque durata nell'interno del Regno; ad essi spettano in tal caso le indennità stabilite nel contratto collettivo di ciascuna azienda.
Le missioni all'estero formano oggetto di particolari accordi fra azienda ed agenti.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-08;148#art-aa-20