Allegato A›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 13 ago 2017
Le assunzioni del personale di ruolo vengono disposte, di regola, per il servizio di prova di cui al titolo III.
La nomina del personale in prova è di competenza del direttore dell'azienda, il quale può anche delegarla a funzionari da lui designati. La nomina del personale stabile è pure di competenza del direttore, ma non può essere delegata ad altri.
Costituisce progressivamente titolo preferenziale per l'assunzione ad agenti di ruolo l'appartenenza ad una delle seguenti categorie:
a) ex agenti anche provenienti da altre aziende esonerati in seguito a riduzioni di posti per limitazione o soppressione di servizi o per esuberanza di personale;
b) agenti ordinari o straordinari dopo sei mesi complessivi di ottimo servizio presso la stessa azienda;
c) ex combattenti, invalidi ed orfani di guerra, giusta le disposizioni speciali concernenti il loro collocamento;
d) figli di agenti deceduti per infortuni, o di agenti infortunati con invalidità permanente per causa di servizio;
e) orfani di ex agenti, figli di agenti, purchè il posto cui questi ultimi aspirano non sia moralmente o disciplinarmente incompatibile con la carica di cui è rivestito il padre.
In ognuna delle anzidette categorie deve essere data la precedenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista ed ai Sindacati fascisti, nonché le altre precedenze stabilite dalle disposizioni della legge 6 giugno 1929, numero 1024, portante provvedimenti sull'incremento demografico.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 30 giugno - 14 luglio 1986, n. 188 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/1986, n. 35) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. e), del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui prevede che costituisce titolo preferenziale per l'assunzione in servizio l'appartenenza alla categoria dei "figli di agenti"".
- Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-08;148#art-aa-9