Allegato A›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 13 ago 2017
Per l'ammissione al servizio in prova è necessario:
1° NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 40;
2° di avere superato, al momento dell'assunzione in prova, il 18° anno di età e non oltrepassati i 30 anni di età per i servizi attivi ed i 35 per gli altri servizi, salvo le eccezioni che, con l'approvazione dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la Direzione dell'azienda credesse di ammettere in casi speciali o per determinate specialità di personale;
3° di avere tenuto sempre buona condotta morale, civile, militare e politica;
4° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e di possedere l'attitudine ed i requisiti fisici stabiliti per le funzioni cui il richiedente aspira in relazione alle norme vigenti presso l'azienda.
Tutti i richiedenti sono tenuti a presentare il certificato di nascita ed occorrendo i documenti comprovanti la cittadinanza di cui al comma 1°, il certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, il certificato di buona condotta, il certificato degli studi fatti e degli impieghi eventualmente coperti; se hanno prestato servizio militare, il congedo da cui risulti la buona condotta sotto le armi, ovvero altro documento ufficiale comprovante la loro posizione di fronte alla legge sul reclutamento.
Le attitudini dei richiedenti sono accertate mediante esami, saggi preliminari, titoli od altri elementi di giudizio; nella scelta sono tenuti in speciale considerazione gli agenti ordinari classificati ottimi che abbiano i voluti requisiti di capacità, di operosità e di moralità, in qualunque funzione essi abbiano prestato l'opera loro e si tiene poi conto delle migliori caratteristiche risultanti da attestati e referenze.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-08;148#art-aa-10