Regolamento
Art. 252
In vigore dal 3 gen 1931
Il sottufficiale deve astenersi da ogni correzione, rimprovero o punizione, in presenza di un suo superiore, salvo che vi sia da lui autorizzato.
Così pure, se egli abbia fatto rapporto della mancanza di un inferiore, o se eseguisca per ordine di un superiore indagini per determinare la mancanza di un inferiore, deve, da quel momento in poi, astenersi, riguardo alla mancanza stessa, da ogni provvedimento fino a che non riceva gli ordini dal superiore cui ne ha riferito od a cui deve in seguito riferire.
L'inferiore deve pur sempre astenersi dal fissare la durata della punizione intimata da un suo superiore, salvo che vi sia da questi autorizzato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-252