RegolamentoCapo III

Art. 251

In vigore dal 3 gen 1931
Le mancanze punibili con la riduzione dello stipedio o della paga, con la prigione, sala di disciplina od arresti, sono verbalmente contestate agli agenti. Quelle colpite dalle punizioni di cui ai numeri 5, 6 e 7, dell' sono contestate agli agenti, raccogliendone a verbale le discolpe, da un funzionario di P. S. designato dal questore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-251

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Art. 251 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo