Regolamento

Art. 249

In vigore dal 3 gen 1931
La Commissione di disciplina salvo casi speciali deve es-essere convocata entro quindici giorni dall'accertamento della mancanza. L'agente sottoposto alla Commissione di disciplina per mancanze a termini degli , dovrà esser trattenuto in prigione, in sala di disciplina od agli arresti a seconda del grado, fino a che la deliberazione che lo riguarda non sia stata emessa dalla Commissione. Gli allievi, le guardie, le guardie scelte saranno accompagnati dalla caserma alla sala della Commissione e viceversa da un sottufficiale; i sottufficiali da un altro sottufficiale di grado superiore od in mancanza di grado uguale, ma possibilmente più anziano. Nella Capitale tanto l'agente sottoposto al giudizio della Commissione quanto quelli che lo accompagnano debbono vestire la divisa. Anche gli agenti di mare, qualunque sia la loro residenza debbono in casi analoghi presentarsi alla Commissione, in divisa. Nei casi di diserzione, di rifiuto o di constatata impossibilità dell'agente a presentarsi alla Commissione, si procederà in contumacia facendone menzione nel verbale ed allegandovi i documenti dimostrativi dell'assenza o del rifiuto. La Commissione delibera a maggioranza di voti. Non possono far parte della Commissione gli autori dei rapporti che diedero luogo al deferimento, nè i congiunti e gli affini del giudicabile. Dichiarata aperta dal presidente la discussione il segretario dà lettura degli atti assunti e relativi al fatto pel quale l'agente è sottoposto alla Commissione, nonché delle carte personali dell'agente stesso e del risultato della visita medica militare cui egli sarà stato sottoposto per l'accertamento della sua attitudine al servizio. Il presidente fa quindi introdurre nella sala l'imputato e, dopo di aver fatto ripetere la lettura dei soli atti concernenti i fatti sui quali deve rispondere, lo invita ad esporre quanto crede in sua difesa; i membri della Commissione possono successivamente, a mezzo del presidente, chiedere al giudicabile tutti quegli schiarimenti che ravvisano necessari. È data facoltà al presidente di chiamare a deporre davanti alla Commissione quei testimoni che possono portare luce sul dibattito. Finito l'interrogatorio e allontanato l'incolpato dalla sala, il presidente riassume le risultanze della discussione, formula i quesiti in base a quanto è detto nell'articolo precedente e dà la parola ai membri della Commissione, perché ciascuno emetta il suo voto, tenendo l'ordine inverso a quello dei gradi rispettivi. Se la Commissione ravvisasse necessarie nuove verifiche, il presidente rinvierà la deliberazione ad altra adunanza, che dovrà tenersi possibilmente nel termine di cinque giorni, e provvederà a quanto occorre per il compimento della procedura. Le deliberazioni della Commissione devono risultare da circostanziato e motivato verbale, redatto dal segretario in duplice originale. Il verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri della Commissione i quali dovranno anche firmare tutti i documenti sottoposti alla medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-249

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Art. 249 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo