Regolamento
Art. 247
In vigore dal 3 gen 1931
Il deferimento degli agenti al giudizio della Commissione di disciplina è fatto esclusivamente per i motivi indicati nell'articolo precedente, dal questore, dai direttori delle Scuole e dal funzionario di P. S. che comanda il nucleo degli agenti addetti al Ministero dell'interno.
Quest'ultimo funzionario però dovrà riportare la preventiva autorizzazione del capo della Divisione Forze armate di polizia.
Alla lettera di deferimento debbono essere uniti i seguenti documenti:
1° rapporto originale sui fatti e mancanze che danno luogo al deferimento;
2° verbale di contestazione degli addebiti con le giustificazioni del giudicabile;
3° verbali d'interrogatorio dei testimoni o parti interessate;
4° elenco, anche negativo, dei testimoni per i quali eventualmente il giudicabile domanda l'audizione diretta da parte della Commissione, firmato dal giudicabile stesso;
5° rapporto informativo sul giudicabile, redatto dal superiore alla dipendenza del quale l'agente è, da ultimo rimasto, per non meno di sei mesi;
6° certificato di visita medica sull'idoneità fisica del giudicabile al servizio;
7° copia del foglio matricolare caratteristico, nonché per i sottufficiali, copia delle note informative.
Quando si tratta di agenti deferiti per avere subito un procedimento penale giusta l', in luogo dei documenti sopraindicati ai numeri 1, 2 e 3, sarà unita alla lettera copia autentica per esteso della sentenza con la quale è stata chiusa l'istruttoria, o della sentenza definitiva che ha chiuso il giudizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-247