Regolamento

Art. 254

In vigore dal 3 gen 1931
Agli allievi delle Scuole di polizia, rinchiusi in locale di punizione, può essere concesso di tener seco, a scopo di studio, libri inerenti alle materie d'insegnamento dei corsi che compiono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-254

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Art. 254 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo