Regolamento
Art. 254
In vigore dal 3 gen 1931
Agli allievi delle Scuole di polizia, rinchiusi in locale di punizione, può essere concesso di tener seco, a scopo di studio, libri inerenti alle materie d'insegnamento dei corsi che compiono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-254