Art. 19
In vigore dal 25 feb 1930
Spetta all'Associazione sindacale:
a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di perito agrario e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;
b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa dev'essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste;
c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.
L'Associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare.
La stessa Associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2365#art-19