Art. 15
In vigore dal 25 feb 1930
Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell', comma 3°, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.
Contro le decisioni anzidette, entro trenta giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al procuratore del Re, alla Commissione centrale per i dottori in scienze agrarie, di cui all' del regolamento concernente l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie. Però, quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri nominati su designazione dell'Associazione nazionale dei dottori in scienze agrarie sono sostituiti da quattro membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal Direttorio dell'Associazione nazionale dei periti agrari. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei periti agrari; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.
Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al Direttorio dell'Associazione nazionale dei periti agrari, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.
La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal procuratore del Re, deve essere accompagnata dal versamento presso la segreteria della Commissione centrale della somma di L. 100.
Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2365#art-15