Art. 16

In vigore dal 25 feb 1930
Sono di spettanza della professione di perito agrario: a) la direzione e l'amministrazione di medie aziende agrarie; b) la stima e la divisione di fondi rustici; c) l'assistenza e la vigilanza di lavori di trasformazione fondiaria; d) la valutazione dei danni alle culture; la stima di scorte; le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessività di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie; e) funzioni contabili e amministrative nelle aziende agrarie; f) curatele di aziende agrarie; g) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2365#art-16

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